
Con l’emanazione del Decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021, che ha abrogato il Regio Decreto n. 3298 del 1928, il legislatore, al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, all’art. 16 ha dettato le nuove disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato, al di fuori di macelli registrati e/o riconosciuti, individuando nelle Regioni la competenza di disciplinare tale pratica.
Pertanto , a cura dei Comuni non sarà più emanata la consuetudinaria Ordinanza sindacale che regolamentava le macellazione di suini ad uso famigliare in virtù dell’abrogato Art. n. 13 del Regio Decreto n. 3298 del 1928.
In attesa della formalizzazione del previsto provvedimento di competenza della Regione Emilia - Romagna, al fine di consentire nei Comuni della Provincia di Parma il regolare mantenimento della macellazione e lavorazione di carni suine da parte di privati nell’ambito di metodi e consumi tradizionali, si forniscono di seguito le indicazioni per accedere alla ispezione degli animali e delle carni a cura dei Medici Veterinari del Servizio Veterinario A. USL Parma competente per territorio.
Prioritariamente si segnala che in applicazione della Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 141 del 10 ottobre 2022, che ha escluso la provincia di Parma da quelle che possono procedere con il ripopolamento degli “allevamenti di suini familiari per autoconsumo” stante le misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) nel territorio nazionale, GLI ANIMALI DA SOTTOPORRE A MACELLAZIONE AD USO FAMIGLIARE DOVRANNO PROVENIRE ESCLUSIVAMENTE NELL’IMMEDIATEZZA DELLA MACELLAZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ATTUATA SENZA CHE GLI STESSI SOGGIORNINO PRESSO L’ABITAZIONE DEL PRIVATO CITTADINO da allevamenti autorizzati, registrati in BDN, che nel caso specifico, effettuino la movimentazione esclusivamente con causale “uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo” ED ACCOMPAGNATI DAL DOCUMENTO PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI emesso a cura dell’allevamento di partenza.
- Come consuetudine il periodo in cui è consentita la macellazione dei suini ad uso familiare decorre dal 02.11.2022 al 28.02.2023, inoltre al fine di contrastare il commercio delle carni e dei prodotti derivati, è consentita la macellazione ad uso familiare di un numero massimo di animali/anno per famiglia anagrafica non superiore a tre.
- La comunicazione della macellazione, comprensiva di luogo e data, deve essere effettuata almeno 48 ore prima, da parte del privato cittadino, al fine dell’attivazione della successiva prestazione ispettiva del Servizio Veterinario competente per territorio; alla presente;
- La comunicazione dovrà essere fornita secondo le indicazioni predisposte nella qui indicata COMUNICAZIONE MACELLAZIONE USO FAMIGLIARE
- I diritti sanitari relativi alle prestazioni ispettive saranno riscossi dal Servizio scrivente in applicazione del Tariffario Regionale in vigore;
- le operazioni di macellazione ed il successivo esame ispettivo delle carni e dei visceri si effettueranno solamente nei giorni feriali con esclusione del sabato pomeriggio;
- i suini macellati il sabato mattina, dovranno essere pronti per la visita sanitaria entro e non oltre le ore 10,00;
- I norcini e i prestatori d'opera impiegati nelle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni dovranno essere in possesso del previsto Attestato di Formazione di cui alla legge regionale n° 11 del Giugno 2003 e successive modifiche;
- La macellazione deve avvenire nel rispetto delle norme del benessere animale ed è pertanto vietata la macellazione che non preveda lo stordimento dell’animale;
- le carni e i visceri degli animali macellati dovranno essere sottoposte a lavorazione solo dopo la visita ispettiva del veterinario ufficiale;
- Gli animali da sottoporre a macellazione possono provenire:
- dal proprio allevamento regolarmente registrato in BDN, anche nel caso di “allevamento familiare per autoconsumo”;
- da allevamenti registrati in BDN che effettuino la movimentazione esclusivamente con causale “uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo”;
- La commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali per uso familiare è vietata.
La richiesta di macellazione dovrà essere trasmessa, almeno 48 ore prima attraverso le seguenti modalità:
- Consegna diretta del modulo completamente compilato presso: Casa della Salute di Langhirano, Via Roma 42/1 - Langhirano (PR) Uffici veterinari 2° piano nei giorni di Lunedi, Martedi e Venerdì mattina dallle ore 9,00 alle ore 12,30 e Martedì pomeriggio dalle ore 14,30 - 16,30;
- Invio del modulo completamente compilato al seguente numero di fax: 0521.696991
- Invio del modulo completamente compilato al seguente indirizzo mail: langfaxsvet@ausl.pr.it