Dal 4 Marzo 2021 è consentito lo svolgimento dell’attività venatoria di selezione e delle attività di censimento a essa connessa anche nel caso il territorio risulti inserito in zona arancione o rossa (Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 24/2021)
L’attività dovrà svolgersi:
a. nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
b. nell’ATC di residenza venatoria;
c. nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l’addestramento e l’allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
d. nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
e. negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenti complementari, a non più di 1 frequentatore per struttura complementare.
L’attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Emilia-Romagna ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali.
Non è consentita dunque ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Emilia-Romagna, anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.